
L’elemento soggettivo nel reato di adescamento. Niente reato se non è provata l’intenzione di commettere violenza sessuale - Cass. pen. Sez. III, Sent., 9 settembre 2020, n. 25431
L’elemento soggettivo nel reato di adescamento. Niente reato se non è provata l’intenzione di commettere violenza sessuale
lunedì, 14 settembre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona | Diritto penale della famiglia | Minori | Sessualità
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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare quella di primo grado, aveva ritenuto colpevole un imputato del reato di adescamento di minori (art. 609-undecies, c.p.), la Cassazione nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui non era stato adeguatamente accertato il dolo specifico che deve sorreggere la condotta incriminata per poter ritenere configurabile detto reato, ha sostanzialmente affermato che il solo movente sessuale della condotta non consente, di per sè solo, in assenza dell'accertamento della intenzione dell'imputato di realizzare uno dei reati indicati nel primo periodo dell'art. 609-undecies c.p., di ritenere sussistente il dolo specifico che caratterizza la fattispecie e di cui deve accertare la presenza per poter ritenere integrato il reato di adescamento.
Data la carenza motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del complesso elemento soggettivo che caratterizza l’adescamento di minorenni, la sentenza è stata annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, per nuovo giudizio.
Delitti contro la libertà individuale - Adescamento di minorenni – Rif. Leg. art. 609-undecies c. p.
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