Protezione internazionale. La violenza di genere non può mai essere ridotta a fatto meramente privato - Cass. civ. Sez. I, Ord., 10 settembre 2020, n. 18803
Protezione internazionale. La violenza di genere non può mai essere ridotta a fatto meramente privato
La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poichè essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (cfr. lett. f).
Protezione internazionale – Stranieri – Rif. Leg. Artt. 2, 7, 8 e 14 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
editor: Cianciolo Valeria
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