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Occorre la colpa della non autosufficienza, non basta l'irregolarità  nella condotta. Corte d'Appello Trieste, 26 maggio 2020

Domenica, 13 Settembre 2020
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Udine
Corte d'Appello di Trieste, II sez., rel. Berardi, decreto 26 05 2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli.
Il Tribunale di Gorizia aveva revocato l’assegno di mantenimento a favore della figlia di anni 23  perché ormai considerata autosufficiente, nonché l’assegno di mantenimento a favore del figlio di anni 21.
La procedura davanti al TO di Gorizia era stata originata dalla madre convivente con i figli che chiedeva l’aumento da Euro 300,00 cadauno a Euro 800,00 cadauno a causa delle mutate condizioni economiche (padre avvocato, madre dipendente dell’agenzia delle entrate).
Il Tribunale di Gorizia aveva revocato sia l’assegno a favore della figlia che a favore del figlio perché “con specifico riferimento a quest'ultimo la mancata ammissione alla classe successiva, il rendimento scolastico negativo, causa votazioni condotta ritardi e assenze denotavano un evidente disinteresse per lo studio, e riteneva che in assenza di un concreto progetto di formazione l’apparente impegno scolastico fosse un pretesto per prolungare in maniera ingiustificata il mantenimento da parte dei genitori”.
Impugnata detta decisione la Corte d'Appello di Trieste ha riformato il decreto esclusivamente con riferimento al figlio “dovendo essere osservato che l’obbligo del mantenimento può venire meno solo se si provi la colpa del medesimo nel non essersi reso autosufficiente dal punto di vista economico e dall’altro che tale obbligo non può venire meno sulla base del solo riscontro di un irregolare condotta morale".
Diversa invece la valutazione del comportamento tenuto dalla figlia, alla quale veniva imputato di non aver saputo trarre profitto, per trascuratezza, ovvero per libera ma discutibile scelta, delle opportunità di studio e lavorativo a lei offerte.


* Si ringrazia l'avv. Emanuela Comand, presidente Ondif Udine e componente della Scuola di Formazione, per la segnalazione del provvedimento.

autore: Fossati Cesare