Onere della prova dell'avvocato per la liquidazione del risarcimento del danno subito. Cass. civ. Sez. III, Ord., 25 agosto 2020, n. 17690; Pres. Frasca, Rel. Cons. DeStefano
Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale pure nel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell'ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all'inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
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Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale pure nel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell'ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all'inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
editor: Zadnik Francesca
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