
La sanzione da Cassa Forense deve essere in primis contestata all'avvocato, a pena di estinzione. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25 agosto 2020, n. 17702
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’omessa o infedele comunicazione dei redditi professionali, in virtù dell’art. 14 L. n. 689/1981, la sanzione inflitta da Cassa Forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito a pena di estinzione.
![]() |
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’omessa o infedele comunicazione dei redditi professionali, in virtù dell’art. 14 L. n. 689/1981, la sanzione inflitta da Cassa Forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito a pena di estinzione.
Contenuti correlati
Focus on
- domenica 11 ottobre 2020 / mercoledì 31 marzo 2021 - Offerta formativa Webinar Ondif Ottobre 2020 - Marzo 2021
- sabato 04 aprile 2020 / domenica 31 luglio 2022 - Unione camere minorili, Comunicato 30 marzo 2020 I chiarimenti chiesti dall’UNCM al Governo in tema di visite ai figli al tempo del Corona virus.
- giovedì 16 gennaio 2020 / sabato 04 dicembre 2021 - Una nuova iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: Master di primo livello su "Diritto e processo della famiglia e dei minori", un'occasione per la specializzazione degli avvocati nei diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minori.