La sanzione da Cassa Forense deve essere in primis contestata all'avvocato, a pena di estinzione. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25 agosto 2020, n. 17702
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’omessa o infedele comunicazione dei redditi professionali, in virtù dell’art. 14 L. n. 689/1981, la sanzione inflitta da Cassa Forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito a pena di estinzione.
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In tema di sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’omessa o infedele comunicazione dei redditi professionali, in virtù dell’art. 14 L. n. 689/1981, la sanzione inflitta da Cassa Forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito a pena di estinzione.
autore: Zadnik Francesca
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