Il risarcimento del danno morale a favore del figlio decorre dalla nascita - App. Ancona, 15 luglio 2020
Si ringrazia la Collega Annunziata Cerboni Bajardi Presidente Sez. Ondif di Pesaro, patrocinante vittoriosa dell’appellante, per la segnalazione del provvedimento
Martedì, 1 Settembre 2020
Giurisprudenza
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Sezione Ondif di Ancona
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Si ringrazia la Collega Annunziata Cerboni Bajardi Presidente Sez. Ondif di Ancona, patrocinante vittoriosa dell’appellante, per la segnalazione del provvedimento
Il Tribunale ha statuito che dal riconoscimento giudiziale di paternità deriverebbe la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio a favore della madre, il diritto-dovere di visita del padre e la condanna del padre a risarcire il danno a favore del figlio mediante il pagamento alla madre di una somma da determinarsi in via equitativa a decorrere dalla consapevolezza della paternità acquisita con certezza dal momento del deposito della relazione tecnica sul DNA disposta nell’ambito della medesima causa.
La Corte di Appello ha accolto l’appello della madre stabilendo altresì che il convenuto debba essere condannato anche al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie dalla medesima sostenute dalla nascita del figlio e che tali spese possano essere determinate in via equitativa non essendo altrimenti quantificabile l’importo nel suo preciso ammontare
E’ stato inoltro stabilito che il risarcimento del danno morale a favore del figlio non debba decorrere dalla deposito della consulenza di ufficio relativa all’accertamento del DNA, ma dalla nascita.
Sul punto la Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la consapevolezza della paternità non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci generati dalla indiscussa consumazione di rapporti all’epoca del concepimento.
Il Tribunale ha statuito che dal riconoscimento giudiziale di paternità deriverebbe la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio a favore della madre, il diritto-dovere di visita del padre e la condanna del padre a risarcire il danno a favore del figlio mediante il pagamento alla madre di una somma da determinarsi in via equitativa a decorrere dalla consapevolezza della paternità acquisita con certezza dal momento del deposito della relazione tecnica sul DNA disposta nell’ambito della medesima causa.
E’ stato inoltro stabilito che il risarcimento del danno morale a favore del figlio non debba decorrere dalla deposito della consulenza di ufficio relativa all’accertamento del DNA, ma dalla nascita.
Sul punto la Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la consapevolezza della paternità non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci generati dalla indiscussa consumazione di rapporti all’epoca del concepimento.
Risarcimento danni – Filiazione – Mantenimento - Riconoscimento giudiziale di paternità – Rif. Leg. Artt. 147, 148, 261, 277, 316 bis c.c.
autore: Cianciolo Valeria
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