
Gomitata fra i bambini a scuola. Chi ne risponde?Tribunale di Roma, sent. 15 maggio 2020, n. 7297 - Giud. Dr.ssa Cannizzo
La scuola risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.). Tocca al danneggiato l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo.
In ipotesi, invece, di infortunio provocato dal fatto illecito di un alunno a danno di altro alunno (esattamente quanto occorso nella vicenda all’esame del Giudice di Roma) si è nel campo della responsabilità extracontrattuale.
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2048 c.c. ai sensi del quale la responsabilità del precettore, e di riflesso quella dell’istituto, è presunta, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.
Il Tribunale capitolino ha ritenuto che la vicenda fosse da includere nella cornice normativa dettata dall’art. 2048, 2 co., c.c. (e della colpa presunta ivi prevista) ed ha evidenziato come il fatto che si trattasse di una gomitata involontaria tra bambini in classe, durante l’orario scolastico, ed alla presenza del loro insegnante, l’accertata assenza di giochi pericolosi tra alunni e l’impossibilità di pretendere da una maestra di stare accanto ad ogni bambino di scuola elementare così da evitare il verificarsi di danni fosse inquadrabile nel caso fortuito quale esimente dalla responsabilità.
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La scuola risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.). Tocca al danneggiato l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo.
In ipotesi, invece, di infortunio provocato dal fatto illecito di un alunno a danno di altro alunno (esattamente quanto occorso nella vicenda all’esame del Giudice di Roma) si è nel campo della responsabilità extracontrattuale.
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2048 c.c. ai sensi del quale la responsabilità del precettore, e di riflesso quella dell’istituto, è presunta, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.
Il Tribunale capitolino ha ritenuto che la vicenda fosse da includere nella cornice normativa dettata dall’art. 2048, 2 co., c.c. (e della colpa presunta ivi prevista) ed ha evidenziato come il fatto che si trattasse di una gomitata involontaria tra bambini in classe, durante l’orario scolastico, ed alla presenza del loro insegnante, l’accertata assenza di giochi pericolosi tra alunni e l’impossibilità di pretendere da una maestra di stare accanto ad ogni bambino di scuola elementare così da evitare il verificarsi di danni fosse inquadrabile nel caso fortuito quale esimente dalla responsabilità.
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