
Non è reato l'inosservanza della frequentazione della scuola media inferiore da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Cass. pen. Sez. III, Sent., 03 agosto 2020, n. 23488
L'inosservanza, da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. 1, parte 52, ha abrogato la L. n. 1859 del 1962, art. 8, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all’art. 731 c.p., anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media.
mercoledì, 19 agosto 2020
Giurisprudenza | Scuola | Legittimità
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L'inosservanza, da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. 1, parte 52, ha abrogato la L. n. 1859 del 1962, art. 8, che estendeva l'applicazione delle sanzioni previste per l'inadempimento dell'obbligo di istruzione elementare, di cui all’art. 731 c.p., anche alle violazioni dell'obbligo scolastico della scuola media.
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