Procura e sostituzione avvocato. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 23 giugno 2020, n. 12249
L’art. 85 c.p.c., dettato al fine di evitare la paralisi del processo ed i possibili pregiudizi a carico dell'una come dell'altra parte, nello stabilire che la revoca e la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, va interpretato nel senso che fino alla sostituzione il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse.
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L’art. 85 c.p.c., dettato al fine di evitare la paralisi del processo ed i possibili pregiudizi a carico dell'una come dell'altra parte, nello stabilire che la revoca e la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, va interpretato nel senso che fino alla sostituzione il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse.
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