La partecipazione diretta del padre alle attività illecite del figlio comporta la revoca della misura dell'affidamento in prova - Cass. pen. Sez. I, Sent., 8 luglio 2020, n. 20270
La partecipazione diretta del padre alle attività illecite del figlio comporta la revoca della misura dell’affidamento in prova
Giovedì, 6 August 2020
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Minori
| Stranieri
| Tutela della maternità
Revocata la misura dell’affidamento in prova se l'affidato presta un consenso anche tacito all'azione colpevole del figlio, - nel caso di specie era peraltro, avvenuta sotto i suoi occhi (e quindi, se non addirittura agevolata, quanto meno tollerata) – poiché in tal modo si tiene una condotta interruttiva del percorso di risocializzazione, con violazione del rapporto fiduciario.
In ipotesi di revoca dell’affidamento per ragioni connesse alla condotta del soggetto che viola disposizioni di legge o prescrizioni specifiche che rendano la prosecuzione della misura incompatibile con la prova in essere (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 11), spetta al giudice di merito valutare la data di decorrenza della revoca disposta.
Affidamento in prova - Rif. Leg. Art. 47, l. 26 luglio 1975, n. 354
editor: Cianciolo Valeria
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