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Obblighi dell'assicuratore dell'avvocato. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 09 luglio 2020, n. 14481

L'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il solo fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto nel caso in cui l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, la sussistenza di un fatto colposo addebitabile all'assicurato; oppure nel caso in cui gli elementi in suo possesso evidenziavano la sussistenza d'una responsabilità dell'assicurato non seriamente contestabile.

Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la richiesta di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza limitarsi a dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio.