Termine semestrale anche in caso in cui il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale - Trib. di Verona, sent. 16 maggio 2020, n. 761
Termine semestrale anche in caso in cui il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale
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Il termine di sei mesi, previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale dinanzi al Giudice Istruttore e decorre dall’udienza ex art. 708 c.p.c.
Alla luce delle novità introdotte con l. n. 55/2015, anche in caso di separazione giudiziale trasformata in consensuale il termine semestrale per la proposizione del ricorso per divorzio decorre dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente che li autorizza a vivere separati (art. 708 c.p.c) e non da quella ex art. 711 c.p.c., altrimenti si creerebbe una inutile disparità di trattamento, peraltro contraria ai principi del giusto processo ex art. 101 Cost., e all’obiettivo stesso enunciato dalla novella legislativa, che è quello di ridurre i tempi necessari allo scioglimento del vincolo.
Divorzio – Divorzio breve – Termine semestrale - Rif. Leg. Art. 708 c.p.c.; Art. 711 c.p.c.:; Art. 3, n. 2, lett. B), L. 1 dicembre 1970, n. 898; L. 6 maggio 2015, n. 55
autore: Cianciolo Valeria
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