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Legittimo il diritto del coniuge di garantire il proprio credito mediante iscrizione di ipoteca giudiziale - Corte d'Appello di Milano, sent. 18 maggio 2020, n. 1154

Legittimo il diritto del coniuge di garantire il proprio credito mediante iscrizione di ipoteca giudiziale

Lunedì, 22 Luglio 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d’Appello di Milano, sentenza 18 maggio 2020, n. 1154 - Pres. Schiaffino – Estens. Ferrari da Grado per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai sensi dell'art. 8, 2° comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge creditore degli assegni di cui agli art. 5 e 6, l. cit. ha titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del soggetto obbligato alla corresponsione degli stessi, in forza del provvedimento che detti obblighi dispone, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del giudice.
L'art. 8, 2° comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898 - il quale costituisce puntuale applicazione del principio generale di cui all'art. 2818 c.c. - attribuisce direttamente al coniuge creditore la facoltà di iscrivere l’ ipoteca sulla base della sentenza che imponga all'altro coniuge alcuno degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della L. div., restando rimessa alla valutazione del medesimo creditore la sussistenza del pericolo di inadempimento.

 Assegno di divorzio -  garanzie patrimoniali - Rif. Leg. Art. l. 1 dicembre 1970, n. 898 - Art. 2872, 2878 c.c.

 

editor: Cianciolo Valeria