Legittimo il diritto del coniuge di garantire il proprio credito mediante iscrizione di ipoteca giudiziale - Corte d'Appello di Milano, sent. 18 maggio 2020, n. 1154
Legittimo il diritto del coniuge di garantire il proprio credito mediante iscrizione di ipoteca giudiziale
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Ai sensi dell'art. 8, 2° comma, l. 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge creditore degli assegni di cui agli art. 5 e 6, l. cit. ha titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del soggetto obbligato alla corresponsione degli stessi, in forza del provvedimento che detti obblighi dispone, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del giudice.
L'art. 8, 2° comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898 - il quale costituisce puntuale applicazione del principio generale di cui all'art. 2818 c.c. - attribuisce direttamente al coniuge creditore la facoltà di iscrivere l’ ipoteca sulla base della sentenza che imponga all'altro coniuge alcuno degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 della L. div., restando rimessa alla valutazione del medesimo creditore la sussistenza del pericolo di inadempimento.
Assegno di divorzio - garanzie patrimoniali - Rif. Leg. Art. l. 1 dicembre 1970, n. 898 - Art. 2872, 2878 c.c.
editor: Cianciolo Valeria
Mercoledì, 27 Novembre 2024
Separazione dei coniugi: nessun rimborso delle spese sostenute per i bisogni della ... |
Giovedì, 14 Novembre 2024
Specifica autorizzazione e nomina di curatore per il beneficiario di ads che ... |
Martedì, 15 Ottobre 2024
Potestas iudicandi del giudice della separazione in pendenza di divorzio - ... |
Lunedì, 14 Ottobre 2024
Il trasferimento di beni immobili in esecuzione di accordi di separazione costituisce ... |