Mancato mantenimento della prole. Sanzione amministrativa pecuniaria ed illecito penale non concorrono fra loro Corte Costituzionale, sent. 10 luglio 2020 n. 145
Mancato mantenimento della prole. Sanzione amministrativa pecuniaria ed illecito penale non concorrono fra loro
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Non fondate, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 117, co. 1, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 709-ter comma 2, n. 4),, c.p.c., nella parte in cui prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, per l’inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento della prole disposto nell’ambito di un giudizio sulla crisi familiare.
L’art. 709-ter, comma 2, c.p.c. deve essere inteso nel senso che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non è incluso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata dall’autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria “amministrativa” in esame.
Sono altre, infatti, le condotte suscettibili di tale sanzione, ossia le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all’affidamento di minori.
Mantenimento figli – Rif. Leg. art. 709 ter c.p.c.
autore: Cianciolo Valeria
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