
L’obbligo dei nonni è subordinato, e quindi sussidiario, rispetto a quello primario dei genitori - Cass. civ. Sez. I, Ord., 14 luglio 2020, n. 14951
L’obbligo dei nonni è subordinato, e quindi sussidiario, rispetto a quello primario dei genitori
venerdì, 17 luglio 2020
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
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L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori. Qualora uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze ma può convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori ed è subordinato e sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori.
Il fatto che uno dei due genitori non contribuisca al mantenimento dei figli, non permette di rivolgersi agli ascendenti.
Affidamento e assistenza dei minori - mantenimento dei figli – Rif. Leg. art. 148 c.c.
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