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La delibazione di sentenza ecclesiastica avviene dopo effettiva valutazione e non deve limitarsi a un controllo di legittimità . .Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 16 giugno 2020, n. 11633

Il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione di uno dei bona matrimonii, da parte dell'altro coniuge, con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico. Il giudice italiano non deve, infatti, limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, ma deve condurre la relativa indagine con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati.