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L'abbandono parentale consiste in un mancato adempimento degli obblighi genitoriali. Cass. civ. Sez. III, Ord., 10 giugno 2020, n. 11097

L'abbandono parentale consiste nel "mancato adempimento", protratto per un minimum temporale di rilevanza, di tutti gli obblighi che il genitore ha nei confronti della prole: una completa e costante assenza del genitore nella vita filiale, dunque, che integra una omissione permanente, ontologicamente diversa dalla reiterazione di singoli illeciti istantanei.

La natura dell'illecito quale fonte di danno, incide sul dies a quo prescrizionale attraverso le caratteristiche, in esso insite, della sua conoscibilità/percepibilità da parte del danneggiato, ragion per cui il decorso prescrizionale avrà inizio nel momento in cui la vittima di abbandono genitoriale sarà concretamente in grado di esercitare il diritto al risarcimento.