
Scioglimento di una società di persone e comunione legale fra coniugi - Nota a Cass. civ., Ord., 27 aprile 2020, n. 8222 - di Valeria Cianciolo
Tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone
domenica, 21 giugno 2020
Dottrina | Comunione legale | Legittimità | Regime patrimoniale della famiglia
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Tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone, al cui patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica. Il recesso di un socio comporta l'obbligo della liquidazione, a carico della società, della quota di questi, il cui valore va determinato ai sensi dell’art. 2289 c.c., tenuto conto del valore patrimoniale della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali in capo al socio receduto può essere interpretata dal giudice del merito, ove ne sussistano i presupposti, come domanda di liquidazione della quota sociale. Nel giudizio volto alla liquidazione di quota sociale in favore del socio uscente è legittimata passiva la società, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in giudizio sia in nome di questa, sia in proprio, al fine di farne valere la responsabilità per le obbligazioni sociali quale socio illimitatamente responsabile.Contenuti correlati
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