La diligenza dell'avvocato è qualificata. Cass. civ. Sez. III, Ord., 05 giugno 2020, n. 10822
AVVOCATO – Responsabilità – Professioni intellettuali; Rif. Leg. Artt. 1176 e 2236 c.c.
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L'avvocato è professionista tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2° comma e 2236 c.c. e della buona fede oggettiva o correttezza. Oltre che regola di comportamento, la buona fede oggettiva o correttezza è anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo fonte altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva, ex art. 1374 c.c. che da quella cogente, ex art. 1339 c.c., di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti, dovendo valutarsi alla stregua della causa concreta dell'incarico conferito al professionista dal committente.
autore: Fossati Cesare
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