L'atto introduttivo telematico non può essere rifiutato. Cassazione, 27 febbraio 2020, n. 5372
PROCEDIMENTO CIVILE - In genere - Procedimento civile - Deposito telematico di atti processuali - Atti fiscalmente non in regola - Rifiuto del cancelliere - Esclusione – Fattispecie; Rif. Leg. Art. 285 del d. P.R. n. 115 del 2002; D.L. n. 179 del 2012, artt. 16 bis, comma 7 e D.M. n. 44 del 2011 art. 13, comma 2.
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Nei procedimenti civili il rifiuto da parte del cancelliere, ex art. 285 del d. P.R. n. 115 del 2002, degli atti fiscalmente non in regola - introdotto allorché il deposito degli atti era solo quello cartaceo -, non si applica qualora l'atto introduttivo sia stato trasmesso alla cancelleria in via telematica. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento col quale il tribunale, a fronte del ricorso di un richiedente protezione internazionale depositato telematicamente, aveva dichiarato l'irricevibilità del medesimo perché sprovvisto di marca da bollo).
autore: Fossati Cesare
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