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Possibile la revocatoria del fondo patrimoniale se questo determina o aggrava il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore. Trib. Firenze, sent. 26 aprile 2020 "“ Giud. Dr.ssa Carloni

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. se riduce la garanzia spettante ai creditori stessi.

La revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale, in quanto atto a titolo gratuito, richiede la semplice consapevolezza del debitore di pregiudicare un diritto altrui.

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.