No al matrimonio per procura per l'amministrato in stato di incoscienza. Tribunale La Spezia 4 marzo 2020
rif. leg.: art. 85 cc; 411 cc; 111 cc
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Nell'ambito della misura di protezione dell'Amministrazione di sostegno, la richiesta di autorizzare l'amministratore di sostegno ad esprimere la volontà ed il consenso al matrimonio del beneficiario in stato di incoscienza non è ammessa dall'ordinamento, essendo del tutto eccezionali i casi nei quali è consentito il matrimonio per procura.
Il matrimonio rientra fra gli atti personalissimi, insuscettibili di delega, sempre consentiti al beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo casi eccezionali, nei quali il divieto di contrarre il matrimonio può essere specificamente inserito fra le limitazioni alla capacità giuridica, ma solo allorché egli non sia in grado di comprendere e soppesare adeguatamente le conseguenze della scelta.
editor: Fossati Cesare
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