E' censurabile la condotta dell'avvocato che pubblicizza prestazioni gratuite o a prezzi stracciati per suggestionare la clientela su internet. Consiglio Nazionale Forense, sent. 6 dicembre 2019, n. 148; Pres. Mascherin, Seg. Capria
Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.
Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
editor: Zadnik Francesca
Mercoledì, 22 Gennaio 2025
Il compenso del Curatore Speciale del minore va posto a carico dei ... |
Martedì, 21 Gennaio 2025
Nessuna responsabilità professionale per l’amministratore di sostegno in difetto di prova di ... |
Giovedì, 16 Gennaio 2025
Esclusa la responsabilità civile dell’avvocato se la scelta condivisa con il cliente ... |
Giovedì, 9 Gennaio 2025
Patrocinio a Spese dello Stato: il compenso dell’avvocato non può essere liquidato ... |