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Affidamento ai servizi in caso di elevata conflittualità . Trib. Roma, sez. I, 7 maggio 2020 n.6964. Est. Rossi

Nel corso di un giudizio di separazione dei coniugi in presenza di una altissima conflittualità coniugale, la previsione di affidamento dei minori ai servizi sociali può essere motivata dalla inadeguatezza genitoriale, circostanza che è emersa nel corso del giudizio, derivante dalla incapacità a comprendere le esigenze dei figli e, pertanto, a saper condividere le scelte necessarie per questi ultimi.

Il ricorso, reiterato, all’art. 709 ter c.p.c., da parte di entrambi i genitori, è sintomo di una volontà di delega totale al G.I., conseguente alla assoluta impossibilità di confronto reciproco sugli interessi dei minori, che induce il tribunale a investire gli operatori sociali anche di questioni di primaria importanza (nel caso di specie le decisioni mediche per la cura della grave forma di disfunzione cognitiva da spettro autistico di cui soffre il figlio).  L’affidamento ai servizi comporta, altresì, una limitazione della responsabilità genitoriale anche su questioni di secondaria importanza.

Per il recupero della genitorialità il tribunale può prescrivere, ovviamente su base volontaria, un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia per far sì che, col tempo, la funzione genitoriale sia condivisa e si raggiunga una maggiore consapevolezza soggettiva.

Al termine del percorso, il tribunale può determinare, in assenza di disposizioni normative sanzionatorie per le violazioni delle prescrizioni, che i servizi e gli operatori, che si occupino di sostegno ai coniugi, segnalino, tempestivamente, ogni comportamento tenuto dalle parti che possa rappresentare un pregiudizio per i figli, con l’indicazione di ricorrere al Tribunale per i Minorenni (presso la Procura della Repubblica) per l’eventuale azione di ulteriore restrizione della responsabilità genitoriale  ovvero, in caso di esito positivo del percorso psicologico intrapreso dalle parti, che venga segnalata, al tribunale ordinario, la possibilità del recupero della funzione genitoriale, con una nuova ipotesi di una modalità  di affidamento condiviso tra i genitori.