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La corruzione di minorenne si ha anche con la visione da remoto o tramite dispositivi video. Cass. pen. Sez. III, Sent., 11 maggio 2020, n. 14210.

In tema di corruzione di minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino - per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima - modalità non ricomprese nella norma di cui all'art. 609 quinquies c.p., comma 2 poiché il far assistere alla minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica essendo idonei anche le comunicazioni telematiche tra i due, così come per il reato ex art. 609 quater c.p.