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Domanda di separazione, anzi divorzio, pure quella di patrocinio può essere rettificata. Tribunale Bolzano 14 aprile 2020

rif. normativi: artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011

Domenica, 24 Maggio 2020
Giurisprudenza | Gratuito patrocinio | Avvocato | Merito Sezione Ondif di Bolzano
Tribunale di Bolzano, Est. Vesco, Ordinanza 14.04.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - decreto di liquidazione del Tribunale solo per una parte delle attività.
Domanda inizialmente presentata ai fini della separazione, quindi rettificata per divorzio.

La vicenda. Il giudice della procedura di divorzio aveva negato la liquidazione di parte del compenso, ritenendo che l’originaria domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato depositata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano per dare corso alla separazione restasse priva di efficacia, in quanto “rettificata” successivamente al deposito del ricorso per divorzio dalla richiesta di modificare appunto l’oggetto della domanda da separazione in divorzio.

Dopo avere ottenuto ammissione al patrocinio a spese dello stato per dare corso alla separazione, nel corso delle trattative fra le parti  per giungere a redigere ricorso congiunto, i difensori accertavano che le parti potevano accedere direttamente al divorzio, in forza del Regolamento Europeo n. 1259/2010 che consente di applicare la legge dello Stato di cui almeno uno dei due coniugi ha la cittadinanza, nella fattispecie la legge marocchina, la quale permette, in seguito ad un infruttuoso tentativo di conciliazione, di procedere direttamente al divorzio, sicché veniva presentato ricorso per divorzio.

Depositato il ricorso per divorzio, la cancelleria rilevava che l’ammissione al patrocinio era stata ottenuta per la procedura di separazione e non di divorzio e invitava informalmente a regolarizzare la domanda e la conseguente delibera.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati rettificava l’oggetto della domanda confermando che i presupposti erano rimasti invariati come pure la natura della procedura.

La delibera in “rettifica” veniva regolarmente depositata in causa prima dell’udienza di comparizione delle parti.

Chiesta la liquidazione delle spese, il  Tribunale di Bolzano, liquidava solo parte delle spese legali dovute per la procedura, ritenendo che l’ammissione avesse decorrenza solo dalla “rettifica” e non dalla domanda originariamente proposta.

La Presidente del Tribunale accoglie il reclamo.


* Si ringrazia l'avv. Carola Buoninconti associata Ondif sezione di Bolzano.

autore: Fossati Cesare