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Rimborsabili le spese sostenute nell'interesse del figlio senza previo accordo. Trib. Bologna 27 aprile 2020

Spese straordinarie – Figli non economicamente autosufficienti – Rif. Leg. art. 337- ter cod. civ.

Venerdì, 22 Maggio 2020
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Merito Sezione Ondif di Bologna
Trib. Bologna, Est. Neri, sentenza  27 aprile 2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese.

(Nel caso di specie, l’attrice ha allegato tempestivamente che le spese di cui chiedeva il rimborso erano state dalla stessa sostenute nell’interesse del figlio e la circostanza è stata confermata dalla testimonianza del figlio, mentre il convenuto non l’ha contestata).


* si ringrazia l’Avv. Rosa Lucente del Foro di Bologna per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare