
Minore piromane, esclusa la garanzia assicurativa. Cass. 13 maggio 2020 n.8895
RESPONSABILITA’ CIVILE – Contratto di assicurazione – Culpa in vigilando - Rif. Leg.: Art. 1892 cod.civ.; Art. 2048 c.p.c.; Art. 2697 cod.civ.
domenica, 17 maggio 2020
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Responsabilità civile | Legittimità
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È esonerata dal ristoro monetario, in favore dell’assicurato, la compagnia assicurativa cui non era stata comunicata la patologia di cui era affetto il contraente, ancorché la diagnosi della malattia (nella specie disturbo psichico) sia intervenuta in un momento successivo alla stipula del contratto di assicurazione. L’omissione nella comunicazione della patologia all’assicurazione, da parte dei genitori di un minorenne affetto da piromania, comporta il risarcimento del danno causato dall’incendio che ha come presupposto sia la culpa in vigilando (conf. Cass. civ., sez. III, n. 12501/2020; Cass. civ. sez. III, n.22541/2019) sia la mancanza dell’elemento di buona fede dei contraenti in ragione della quale la compagnia ha diritto ad annullare il contratto. (Nel caso di specie l’onere della prova è stato ritenuto a carico della compagnia di assicurazione che, attraverso una CTU, ha dimostrato sia la pregressa consapevolezza del disturbo del figlio, da parte dei genitori, sia la capacità di intendere e di volere del ragazzo al momento del compimento del fatto).
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