Deroga alla regola dell'affidamento condiviso. Occorre che uno dei genitori manifesti carenza o inidoneità educativa - Trib.Napoli, 3 dicembre 2019
Separazione dei coniugi - Affidamento condiviso – Rif. Leg. artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3 e 337 quater cod. civ.
In tema di separazione e divorzio, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza. Ne discende che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Separazione dei coniugi - Affidamento condiviso – Rif. Leg. artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3 e 337 quater cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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