Ammessa l'adozione di una persona maggiore di età , pur in presenza di figli legittimi - Trib. Milano, 16 gennaio 2020
Adozione del maggiorenne – Rif. Leg. Art. 291 cod. civ.
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Ammessa l’adozione di una persona maggiore di età, pur in presenza di figli legittimi della coppia. Se la famiglia è comunità di affetti, rispondendo l’adozione anche all’interesse della stessa prole minore dell’adottante, allora vi è spazio per l’istituto anche al di fuori dei su richiamati legami di consanguineità, a fronte di uno stabile legame di affetto dell’adottando con il nucleo familiare dell’adottante: nel caso di specie esistevano fortissimi legami tra la coppia degli adottanti e l’adottanda.
La sentenza del Tribunale milanese sposa l’orientamento fatto proprio negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, che dimentica della normativa in materia di adozione civile e dei successivi interventi della Corte costituzionale sul punto, ha giudicato non ostativa la contestuale presenza di figli legittimi minorenni dell’adottante, osservando che questi ultimi beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell’intervenuto vincolo personale tra la loro madre e gli altri figli dello stesso padre, in quanto i rapporti derivanti dall’adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica, ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi.
Adozione del maggiorenne – Rif. Leg. Art. 291 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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