Con la convivenza cessa l'obbligo di versare l'assegno divorzile - Tribunale di Bologna, 25 novembre 2019
Il coniuge beneficiario perde l'assegno divorzile con la creazione di una nuova famiglia - Rif. Leg. art.5 L.898/1970
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L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale. Di conseguenza, viene definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
In tema di mantenimento dei figli, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita.
Assegno divorzile - Contributo di mantenimento in sede di separazione - Convivenza more uxorio pubblica e duratura - Cessazione - Obblighi contributivi nei riguardi del figlio maggiorenne- Estinzione - Assegno divorzile - Preclusione - Rif. Leg. art.5 L.898/1970
autore: Cianciolo Valeria
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