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In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, i bisogni della famiglia includono le esigenze volte al suo pieno mantenimento - Trib. di Reggio Emilia, 8 luglio 2019

Fondo patrimoniale - inadempimento all'obbligo di contributo di mantenimento - Pignoramento immobiliare

Domenica, 8 Dicembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | | Fondo patrimoniale | Merito Sezione Ondif di Reggio Emilia
Tribunale di Reggio Emilia, sent. 8 luglio 2019– Giud. Sommariva - per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso dell'opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto beni che fanno parte di fondo patrimoniale, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l'onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 c.c., in forza del quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

 

Regime patrimoniale della famiglia - Sentenza di divorzio definitiva - Fondo patrimoniale - Cessazione - Inadempimento all'obbligo di contributo di mantenimento (in sede di accordi di separazione) - Pignoramento immobiliare - Astensione e ricusazione - Istanza di ricusazione del giudice - Rigetto - Pena pecuniaria  ex art.54 cpc - Impugnazione – Esclusione - Rif. Leg. art.143, 170, 171, 1193 c. c; artt. 54, 615 cpc; art.4, 10 L. 898/1970.

editor: Cianciolo Valeria