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Durante il matrimonio ciascun coniuge contribuisce alle esigenze della famiglia e non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro- Trib. Bolzano, 14 novembre 2019 -

Separazione dei coniugi - Regime patrimoniale –Arricchimento senza causa 

Giovedì, 6 Febbraio 2020
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | | Merito Sezione Ondif di Bolzano
Tribunale Bolzano, sent. 14 novembre 2019 - Giud. Covi - per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.

Separazione dei coniugi- Regime patrimoniale –Arricchimento senza causa - Rif. Leg. art. 143, 316-bis, 2041 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria