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Il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento si prescrive dalle singole scadenze di pagamento -Trib. Palermo, 30 ottobre 2019

Mantenimento - Prescrizione

Tribunale Palermo, sent. 30 ottobre 2019 - Giud. onorario: Dott.ssa Aiello - per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive dalle singole scadenze di pagamento in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.

 

Separazione dei coniugi - Alimenti e mantenimento – Prescrizione – Rif. Leg. art. 2941, 2948 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria