Anche un solo schiaffo durante il matrimonio costituisce un atto di violenza - Trib.di Bologna, ord. 22 agosto 2019
Abusi familiari - Ordini di protezione - Condotte violente - Abbandono della casa familiare per timore
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La condotta del soggetto nei cui confronti l’istante chiede l’emanazione dell’ordine di protezione deve essere valutata dal giudice sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo: qualitativo, nel senso della concreta modalità idonea a rappresentare un pericolo per la parte ricorrente e per il proprio nucleo familiare, quantitativo con riferimento all’entità della condotta perdurante nel tempo, alla sua efficacia offensiva ed alla sua dimensione psicologica. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che anche un solo schiaffo costituisce un atto di violenza che non può essere tollerato dall’ordinamento, giacché il matrimonio non è il luogo in cui i diritti inalienabili dei coniugi possono essere sottomessi in ragione di logiche culturali o sociali, e pertanto è configurabile l’emissione dell’ordine di protezione.
Abusi familiari: ordini di protezione - Condotte violente - Moglie e figli - Abbandono della casa familiare per timore - Requisito della perdurante convivenza - Sussistenza - Grave pregiudizio - Ordini di protezione - Configurabilità - Rif. Leg. artt. 342-bis, 342-ter c. c.
editor: Cianciolo Valeria
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