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La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare petitum e causa petendi - Appello Bologna, 4 aprile 2019

Separazione dei beni comproprietà dei beni mobili  art. 183 c.p.c.

Lunedì, 6 Maggio 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | | Merito Sezione Ondif di Bologna
Appello Bologna, sent. 4 aprile 2019 – Pres. Di Pasquale, Giud. Rel. Franzin - per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali.


Convenzione matrimoniale di separazione dei beni –Modificazione della domanda prescindente dalle memorie previste nella prima udienza di comparizione (ex art.183 c.p.c.) – Domanda nuova – Mutatio libelli – Inammissibilità – Comproprietà dei beni mobili – Domanda non reiterata nelle precisazioni delle conclusioni – Inammissibilità – Rif. Leg. artt.159, 162 c. c.; artt.163, 183, 189 c.p.c.; art.13 DPR 115/2002

autore: Cianciolo Valeria