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Scioglimento della comunione: possibile contrastare il giudice di prime cure, non costituisce nuova domanda. Cass. 27 aprile 2020 n. 8194

Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., così come riformato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, l’appello deve contenere l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel caso di azione di scioglimento della comunione dei beni, benché non sia stato eccepito, in primo grado, il metodo di valutazione della stima dei beni, nei successivi gradi di giudizio è possibile, circostanziando con una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, contrastare le ragioni argomentative del giudice di prime cure. Pertanto, sarà possibile contestare in secondo grado, non rappresentando domanda nuova ma mera istanza di correttezza nella metodologia peritale insita nella domanda di scioglimento divisionale, la riduzione del valore del bene in ragione del gravame derivante dall’assegnazione della casa familiare al coniuge quale genitore collocatario.