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L'amministratore di sostegno rappresentante anche in ambito sanitario non necessita di DAT nà© di autorizzazioni del GT. Tribunale di Roma, 23 settembre 2019

Mercoledì, 22 Aprile 2020
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Tribunale di Roma, Giudice Tutelare 23.09.2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Allorché l'amministratore di sostegno abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario della persona amministrata, è pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte, anche in assenza di DAT, non risultando alcun contrasto con le disposizioni della legge 22.12.2017 n. 219, né con il beneficiario, di talché il giudice non deve assumere alcuna decisione.
In tal caso l'amministratore di sostegno, avendo ricostruito la volontà del beneficiario, può esprimere in via esclusiva il consenso informato.

editor: Fossati Cesare