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Il generico riferimento all'emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio alla bigenitorialità . Tribunale di Torre Annunziata, 6 aprile 2020

Mercoledì, 22 Aprile 2020
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito | covid-19
Tribunale di Torre Annunziata, est. Coppola, 6.04.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio - richiesta di modifica della disciplina del diritto di visita in corso di causa - art. 4 comma 8 L. 898/70.
Domanda della madre di sospensione temporanea, sino a cessazione dell’emergenza sanitaria, delle visite padre-figlia in ragione delle esigenze di tutela della salute, di riduzione del rischio contagio, tenuto conto della chiusura dei centri presso i quali le visite venivano effettuate.
Il padre si opponeva evidenziando che la figlia trae beneficio per il suo benessere psico-fisico dagli incontri.
Per il Tribunale l’esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto.
La responsabilità genitoriale impone ai genitori di individuare misure adeguate a tutelare la salute della prole con un contegno che non può che essere ispirato da reciproca e qualificata collaborazione e fiducia.
Il giudice non condivide le tesi che assegnano prevalenza ad uno dei diritti in questione: diritto alla bigenitorialià o diritto alla salute.
La compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità si giustifica solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso concreto. 

autore: Fossati Cesare