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I reati ex 609 bis e 572 c.p. possono concorrere qualora la violenza si consumi in ambito lavorativo parafamiliare. Tribunale di Pavia, 29 gennaio 2020

Si ringrazia la Collega Lucia Maffei, per la gentile segnalazione del provvedimento.

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilita’ penale dell'imputato, previa verifica, piu penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni altri testimoni, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell'attendibilita’ intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, ne’ assistere ogni segmento della narrazione.

I commenti ed epiteti scurrili ed aventi connotazioni sessuali seppur su aspetti di contorno rispetto agli atti sessuali veri e propri, attestano come l'imputato sia in possesso di un quadro culturale concernente i rapporti di genere, che vede la donna come essere inferiore, meritevole di giudizi sferzanti e di disprezzo, pensabile soltanto come mero oggetto sessuale, di cui gli atti sessuali descritti dalla persona offesa non sono che una coerente attuazione.

La posizione di potere ricoperta dall'imputato, datore di lavoro, rispetto a quella di inferiorita’, anche psicologica, della lavoratrice, la reiterazione delle condotte nonostante l'esplicito dissenso espresso dalla donna, l'intensità del dolo e la gravita’ delle conseguenze psicologiche per la vittima che sono scaturite da quegli atti ripetuti, escludono l'ipotesti attenuata prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.

Va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, per le valutazioni di competenza in ordine all'ipotesi di cui all'art. 572 c.p., per reiterati atti vessatori nei confronti della vittima, caratterizzati dal rivolgerle ripetutamente frasi ingiuriose e scurrili o nel redarguirla in modo aspro ed umiliante, anche davanti a terzi, fino ad arrivare ad alzare le mani su di lei; atti vessatori che, dunque, non si esauriscono negli atti sessuali cosicchè, con i reati oggetto del presente processo, puo’ concorrere quello di maltrattamenti in famiglia; reato che si attaglia al rapporto di lavoro in questione, palesemente di carattere parafamiliare.