L'affido alternato è rimasto soluzione educativa di limitate applicazioni. In questa fase prevale la tutela della salute sul diritto di visita. Tribunale di Bari, 27 marzo 2020
Sabato, 28 Marzo 2020
Giurisprudenza
| Affidamento dei figli
| Merito
| covid-19
Sezione Ondif di Bari
Giudizio di separazione - richiesta di affido paritetico o alternato dei figli.
L'affidamento alternato, tradizionalmente prevista come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione (Cass. n. 4060/2017).
L'affidamento condiviso impone ai genitori, nell'esercizio consapevole della responsabilità parentale orientato all'interesse dei minori, di avere un costante contatto fra loro al fine di modulare, a seconda delle contingenze concrete, le modalità di esercizio sia della bigenitorialità, sia del diritto di visita.
Va accolta la richiesta di sospensione degli incontri, sino a quando non sarà cessata l'attuale emergenza epidemiologica in atto.
Nel contemperamento fra due fondamentali diritti: il diritto alla vita familiare (artt. 29 e 30 Cost.) e la tutela della salute (art. 32 Cost.), non può che prevalere quest'ultimo.
Il diritto di visita deve considerarsi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, del quale potrebbero essere veicolo essi stessi.
editor: Fossati Cesare
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