L'incoerenza fra redditi e spese costituisce elemento presuntivo di valutazione. Corte d'Appello di Venezia, 16 marzo 2020
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Rapporti tra genitori non coniugati, incoerenza tra redditi percepiti e spese effettuate, la mancata produzione della documentazione fiscale viene valutata come elemento a sfavore.
La Corte di Venezia ha respinto un reclamo, avverso un decreto del Tribunale di Verona, ove l'istante chiedeva la riduzione di un contributo al mantenimento riconosciuto in favore della figlia minore. La Corte ha attribuito ai rilievi del reclamante sulle capacità reddituali della madre della minore natura di mero sospetto, privi di elementi obiettivi di riscontro; la stessa ha censurato, altresì, il mancato deposito della dichiarazioni dei redditi relativi all'anno di imposta 2018, pur avendo il reclamante formulato specifica riserva in tal senso nell'atto introduttivo. Inoltre le dichiarazioni già presentate già evidenziano elementi di scarsa plausibilità, come spese di gran lunga superiori al fatturato.Per la corte, che pure ha rigettato il reclamo, la permanente situazione di
incertezza riguardo alla genuinità delle dichiarazioni dei redditi di entrambe
le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese.
* Si ringrazia l'avv. Barbara Lanza, responsabile Ondif regione Veneto.
autore: Fossati Cesare
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