Limite alla pignorabilità non riguarda la prima casa, ma l'unico immobile di proprietà del debitore. Cass. pen. 5 marzo 2020, n. 8995
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Il limite alla pignorabilità fissato dall'art. 76, comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 si riferisce solo alle espropriazioni da parte del Fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma l'unico immobile di proprietà del debitore e non trova, comunque, applicazione riguardo alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.
autore: Zadnik Francesca
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