Limite alla pignorabilità non riguarda la prima casa, ma l'unico immobile di proprietà del debitore. Cass. pen. 5 marzo 2020, n. 8995
Il limite alla pignorabilità fissato dall'art. 76, comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 si riferisce solo alle espropriazioni da parte del Fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la "prima casa", ma l'unico immobile di proprietà del debitore e non trova, comunque, applicazione riguardo alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa preordinato.
editor: Zadnik Francesca
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