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La donazione si risolve per atto pubblico. Cass. civ. Sez. I, Ord., 3 marzo 2020, n. 5937

Sabato, 21 Marzo 2020
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord., 3 marzo 2020, n. 5937 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio di simmetria delle forme vuole che il negozio accessorio rivesta la medesima forma di quello principale, pertanto il contratto di risoluzione di una donazione deve rivestire la forma dell'atto pubblico.

(Nel caso di specie, il ricorrente faceva valere la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di appello per non aver rilevato che la scrittura privata, allegata alla domanda di conversione della separazione giudiziale in consensuale, era confluita nel verbale di udienza del giudizio di separazione, lasciando in tal modo soddisfatta la forma dell'atto pubblico che la donazione deve rivestire ex artt. 782 e 2699 c.c..

Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente neppure allegato di avere tempestivamente dedotto dinanzi al giudice di appello l'indicata circostanza).

autore: Zadnik Francesca