Avvocati e pagamento compensi: competenza dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. Cass. SS.UU. 19 febbraio 2020, n. 4247
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Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. art. 28 della L. 13 giugno 1942 n. 794, come modificato dall'art. 34, comma 16, lett. a) del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del suddetto decreto e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
editor: Zadnik Francesca
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