Il diritto-dovere di visita è rimesso alla autodeterminazione del singolo, non è coercibile ex art. 614-bis cpc. Corte di Cassazione, 6 marzo 2020 n. 6471

Sabato, 14 Marzo 2020
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. I, Rel. Scalia, Ordinanza 6.03.2020 n. 6471 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il quesito posto alla Corte: se il diritto-dovere di visita del figlio da parte del genitore non collocatario possa essere imposto con la previsione di sanzioni ex art. 614-bis cpc in caso di sua inosservanza.
La peculiarità delle relazioni familiari rende il diritto-dovere di visita declinabile su due fronti: sul versante attivo è tutelabile rispetto alle inadempienze dell'altro genitore, mentre sul versante passivo è rimesso alla spontanea osservanza dell'interessato.
Il rimedio del 614-bis cpc richiede un provvedimento di condanna, ma quest'ultimo non può avere ad oggetto il diritto di visita, il quale peraltro in tal modo finirebbe con l'essere monetizzato.

editor: Fossati Cesare