Il diritto-dovere di visita è rimesso alla autodeterminazione del singolo, non è coercibile ex art. 614-bis cpc. Corte di Cassazione, 6 marzo 2020 n. 6471
Il quesito posto alla Corte: se il diritto-dovere di visita del figlio da parte del genitore non collocatario possa essere imposto con la previsione di sanzioni ex art. 614-bis cpc in caso di sua inosservanza.La peculiarità delle relazioni familiari rende il diritto-dovere di visita declinabile su due fronti: sul versante attivo è tutelabile rispetto alle inadempienze dell'altro genitore, mentre sul versante passivo è rimesso alla spontanea osservanza dell'interessato.Il rimedio del 614-bis cpc richiede un provvedimento di condanna, ma quest'ultimo non può avere ad oggetto il diritto di visita, il quale peraltro in tal modo finirebbe con l'essere monetizzato.
editor: Fossati Cesare
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