Lo studio professionale associato può riscuotere i crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente. Cass. 17 febbraio 2020 n. 3850
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
editor: Zadnik Francesca
Mercoledì, 22 Gennaio 2025
Il compenso del Curatore Speciale del minore va posto a carico dei ... |
Martedì, 21 Gennaio 2025
Nessuna responsabilità professionale per l’amministratore di sostegno in difetto di prova di ... |
Giovedì, 16 Gennaio 2025
Esclusa la responsabilità civile dell’avvocato se la scelta condivisa con il cliente ... |
Giovedì, 9 Gennaio 2025
Patrocinio a Spese dello Stato: il compenso dell’avvocato non può essere liquidato ... |