Non rilevano le imprecazioni contro il cliente come illecito deontologico, pertanto l'avvocato non è passibile di sanzione. RD n. 67/19 Consiglio Nazionale Forense, 25 luglio 2019
E' inopportuno ma non sanzionabile il fato che che l'avvocato consenta al rapporto professionale con la cliente di scivolare in un diverso rapporto decisamente personale. In particolare nel caso di specie, dagli scambi di messaggi allegati dalla esponente alla propria querela, non traspare alcuna molestia od oppressione da parte dell'avvocato, il quale manifesta i propri sentimenti, senza peraltro ricevere sdegno o smentite od inviti contrari a coltivare il rapporto, nonostante la china sulla quale stava od era scivolato.
editor: Zadnik Francesca
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