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Il Decreto Legge n. 11 del 8 Marzo 2020. Prime note informative a beneficio dei colleghi

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il testo del DL n. 11 del 8.03.2020 il testo del DL n. 11 del 8.03.2020

Con Decreto Legge n. 11, del 08 Marzo 2020, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

Il decreto Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, 8 marzo (art. 6); le sue disposizioni si applicano dal giorno successivo (art. 1, comma 1) e cioè da lunedì 9 marzo.

Il differimento delle udienze non coincide con quello della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto perché riguarda materie più ampie, così come non coincide con l'oggetto dell'astensione dalle udienze.

Infatti sono rinviate d'ufficio (a cura dell'ufficio giudiziario, senza attività dei difensori) tutte le udienze con le seguenti eccezioni (art. 2, comma 2, lettera g):

- In materia civile: adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati; alimenti o obbligazioni alimentari di famiglia; cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (quindi non tutti i cautelari, restando sospesi ad es. i procedimenti possessori che non abbiano l'indicata caratteristica di diritto fondamentale); amministrazione di sostegno, interdizione e analoghi solo in situazioni indifferibili;  abusi familiari; convalida di espulsione e allontanamento. Restano sospese alcun materie di norma non incluse nella sospensione feriale: lavoro, esecuzioni, fallimenti.

- In materia penale: convalida di arresto o fermo; su richiesta degli interessati, udienze a carico di detenuti, internati, minorenni, sottoposti a misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione. 

- In materia amministrativa: i cautelari sono trattati con il rito dell'art. 56 cpa, senza camera di consiglio.

 

Tutto ciò che non rientra nelle eccezioni dell'art. 2 comma 2 lettera g è differito d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto di tutti i procedimenti pendenti, e pertanto le attività processuali subiranno una sospensione analoga (solo su questo) a quella feriale.

Dopo il 22 marzo inizierà un periodo gestito dai capi degli uffici giudiziari che, sentite le autorità sanitarie ed i Consigli degli Ordini, potranno limitare l'ingresso negli uffici stessi, l'apertura al pubblico, l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze e ulteriori rinvii a dopo il 31 maggio 2020 sempre con le suddette eccezioni.

Sarà possibile trattare procedimenti urgenti, diversi da quelli elencati, previa dichiarazione di urgenza resa dal capo dell'ufficio giudiziario.

Le disposizioni di cui sopra non hanno solo natura processuale ma anche sostanziale in quanto l'art. 2, comma 3, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili mediante il compimento di attività precluse.

In materia penale sono sospesi i termini di prescrizione, di custodia cautelare, di richiesta di riesame (art. 2 comma 4).

Ai fini della ragionevole durata del processo i rinvii dovranno essere fissati a data successiva al 31 maggio 2020 ma entro il 31 agosto 2020, restando sospeso il computo dei termini della c.d. Legge Pinto (art. 2, comma 5).

Il decreto fa altresì obbligo di utilizzare modalità telematiche anche per le udienze e per i colloqui con soggetti reclusi, sempre al fine di limitare al massimo i contatti.


Pubblichiamo anche un modello di autocertificazione utile per gli spostamenti necessari.

autore: Fossati Cesare